Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;

          b) alla lettera i) del comma 1, alinea, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre», i numeri 2), 4) e 6) della medesima lettera i) sono abrogati; all'ultimo periodo, le parole: «, fatta eccezione del rappresentante di cui al numero 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori» sono soppresse;

          c) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «l) da tre rappresentanti dei lavoratori eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto, ivi compresi i dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

          d) la lettera l-bis) del comma 1 è abrogata;

          e) al comma 2, le parole: «di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere i) e l) del comma 1»;

          f) le lettere e) e g) del comma 3 sono abrogate.